Il D.L. 01/07/2009, n.78 così come convertito dalla Legge 03/08/2009, n.102 prevede all’Art.9, comma 1, che le pubbliche amministrazioni adottano opportune misure per garantire la tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.
Misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti
I tempi di pagamento relativi alle obbligazioni giuridiche comportanti una spesa per gli acquisti di beni, servizi e forniture, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (30 gg.) salvo diverso termine di pagamento stabilito contrattualmente.
Il rispetto di tale tempistica va inteso rispetto alla data di ricezione del titolo di spesa (fa fede la data di protocollo del documento) e compatibilmente alla disponibilità finanziaria derivante dalle giacenze presso la Tesoreria comunale, da versamenti dei contributi pubblici finalizzati nonché dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità.
Di seguito si allega l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del d.lgs. 33/2013. calcolato ai sensi dell’art.9, comma 3 del Dpcm 22 settembre 2014:
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016
Anno 2015
Anno 2014
Stock del debito (art.33 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33 e ss.mm.)